La formazione continua è essenziale per il miglioramento delle competenze e delle capacità dei lavoratori, permettendo alle aziende di rimanere competitive in un mercato in costante evoluzione.
L’Ente Bilaterale del Terziario e del Turismo di Biella si impegna a fornire un supporto che presto sarà anche economico alle aziende che investono nella crescita professionale dei loro dipendenti.
Gli Enti Bilaterali ricevono e valutano proposte di collaborazione nella redazione di piani di formazione continua e concertata a valere sui Fondi Interprofessionali per la formazione.
Quando una impresa iscritta intenda predisporre un piano formativo per i propri dipendenti da proporre per l’approvazione al Fondo Interprofessionale For.Te. o ad altri Fondi, può rivolgersi agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Biella per:
- Richiedere agli Enti Bilaterali la collaborazione per la partecipazione al Piano.
Le richieste devono essere presentate per email a entebilaterale@ascombiella.it, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini degli Avvisi o Bandi, allegando la documentazione idonea alla valutazione del Piano da parte degli Enti Bilaterali.
Collaborano poi con le aziende per la Formazione dei dipendenti obbligatoria ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.lgs. n. 81/2008 e dell’accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
I testi prevedono diversi livelli formativi, articolati sulla base di tre differenti condizioni di rischio (basso – medio – alto).
Secondo le norme in vigore i “corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali, (…) e agli Organismi Paritetici, (…) ove esistenti sia nel territorio che nel settore ove opera l’azienda”.
Per ottenere tale collaborazione l’azienda dovrà dare comunicazione dell’intenzione di svolgere i corsi attraverso il modulo apposito, da inviarsi all’Ente Bilaterale 15 giorni prima dell’inizio degli stessi. L’Ente risponderà con eventuali richieste o proposte di modifica e collaborazione: la mancata risposta entro 15 giorni da parte dell’Ente Bilaterale vale come silenzio assenso.